Cass. civ. n. 25310 del 20 settembre 2024
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Obbligo informativo e colloquio personale - Adempimento - Onere probatorio a carico del Ministero - Violazione - Conseguenze.
Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il Ministero è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione; ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo.