14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4018 del 23 febbraio 2000
Posted at 20:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il fatto che taluno, essendo cointestatario a firma disgiunta di un conto corrente bancario, possa prelevare, con il consenso espresso o tacito degli altri intestatari, somme eccedenti la propria quota, non è di ostacolo alla configurabilità a suo carico del reato di appropriazione indebita, qualora tali prelievi siano effettuati in assenza di detto consenso.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]