14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8727 del 2 agosto 2000
Testo massima n. 1
Le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l’uno dall’altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I., e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che si verifica, a norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 530 del 1974, solo in relazione «all’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito della rispettiva competenza». Non integra, pertanto, il reato peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p., il fatto dell’amministratore di un Comitato regionale di una Federazione sportiva [ nella specie, la Federazione Motociclistica Italiana ] che si appropria del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all’esercizio della pratica sportiva.
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