Cass. civ. n. 25286 del 20 settembre 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA In genere.


La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 37592 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 323