14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 377 del 17 gennaio 1989
Testo massima n. 1
L’appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p., a differenza del peculato e della malversazione che richiedono nel soggetto il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni di ufficio o di servizio, postula che il possesso della cosa sia stato devoluto all’agente intuitu personae, mentre l’abuso dei propri poteri o l’inosservanza dei propri doveri gli servono non già a procurarsi quel possesso, bensì ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica del reato che è quello di far propria la cosa stessa.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]