Cass. civ. n. 25271 del 20 settembre 2024
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Presupposti - Limiti.
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8