Cass. civ. n. 25261 del 20 settembre 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Titolo esecutivo - Sentenza - Rapporti tra condanna provvisionale e condanna definitiva - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Valutazione dell'intervento in via autonoma in relazione al tempo del suo dispiegamento - Necessità - Fattispecie.
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 512
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.