14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9933 del 4 marzo 2003
Testo massima n. 1
Presupposto del delitto di peculato è il possesso o la disponibilità della cosa o del denaro altrui da parte del pubblico ufficiale, per una ragione di ufficio, ossia in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni svolte, derivanti sia da norme che da prassi e consuetudini. Al contrario, non rientra nella nozione di “ragione di ufficio” il possesso o l’affidamento, meramente occasionale, del denaro o bene altrui al pubblico ufficiale. Ne consegue che non integra il delitto di peculato, bensì quello di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., la condotta di un sindaco che abbia distratto somme di denaro, che gli erano state consegnate, in via fiduciaria, dalla ragioneria comunale, per provvedere al versamento dei corrispettivi trimestrali dell’IVA dovuti dall’Ente.
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