Cass. pen. n. 9410 del 24 ottobre 1981

Testo massima n. 1


La semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito, conservando la cosa a disposizione del proprietario a condizione dell'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione poiché non modifica la natura del rapporto giuridico tra l'agente e la cosa.

Normativa correlata