Cass. civ. n. 25251 del 20 settembre 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Condizioni - Fattispecie.


In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10492 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.