14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9750 del 1 marzo 2013
Testo massima n. 1
Si applica l’aggravante del deposito necessario ex art. 646, secondo comma, cod. pen. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile. [ Nella specie la Corte ha escluso che possa configurarsi l’aggravante e, quindi, la procedibilità d’ufficio del reato, nell’ipotesi di appropriazione da parte dell’imputato di autovetture custodite nell’autosalone di sua proprietà a seguito dell’arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito ].
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