Cass. pen. n. 27540 del 6 luglio 2009
Testo massima n. 1
Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchè il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un'associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro - anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione - non fosse più di proprietà nè dei donatori nè del malato, nei cui confronti l'associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).