Cass. civ. n. 809 del 5 febbraio 1985

Testo massima n. 1


Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato al transito, e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, tenendo conto, da una parte, dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in base al titolo e, dall'altra, dell'entità del sacrificio imposto al fondo servente eventualmente in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.

Normativa correlata