Cass. pen. n. 5231 del 5 febbraio 2009

Testo massima n. 1


I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).

Normativa correlata