14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 881 del 11 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata [ tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona ], ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l’istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito [ non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente ], sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.
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Testo massima n. 1
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall’art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell’art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall’altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.
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