14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45786 del 23 novembre 2012
Testo massima n. 1
Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidono, il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione”. [ La S.C. ha precisato che la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non costituiscono mero “post factum” non punibile, ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice ].
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