14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31683 del 24 agosto 2001
Testo massima n. 1
Sussiste continuità normativa tra l’art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 [ art. 1, comma 2 ] e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall’art. 1 della stessa legge n. 108 del 1996, in quanto quest’ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall’art. 644. Ne consegue che l’indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, c.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]