Cass. civ. n. 25181 del 19 settembre 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.


In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17321 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.