14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3253 del 23 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di “diverso procedimento”, secondo cui la “diversità” va collegata al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, instaurato, non nell’ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento.
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