14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 292 del 8 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Ai fini della preclusione del giudicato, l’identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un’ulteriore estrinsecazione dell’attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. [ Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Qualora nel corso del giudizio venga prodotta una sentenza passata in giudicato, che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell’imputato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]