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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5548 del 8 giugno 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5548 del 8 giugno 1994

Testo massima n. 1

In tema di limiti posti all’esercizio del diritto di servitù dall’art. 1067 c.c., la questione della violazione del divieto di innovazioni che comportino aggravamenti della condizione del fondo servente è prospettabile allorché tale conseguenza vietata si configuri rispetto alla regolamentazione del diritto ricavabile con certezza dal titolo – o, in difetto, dai surrogatori criteri legali -, ma non quando il preteso aggravamento concerna modalità di esercizio della servitù non determinate dal titolo e la cui individuazione [ nella specie, l’ubicazione e l’andamento del tracciato stradale di una servitù di passaggio ] sia oggetto di specifica controversia portata all’esame del giudice.

Testo massima n. 2

In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell’atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell’atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall’interruzione.

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