14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6958 del 23 febbraio 2011
Posted at 20:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di frode informatica aggravata, commesso in danno di un ente pubblico, si consuma nel momento in cui il soggetto agente [ nella specie: il pubblico dipendente infedele ] interviene, senza averne titolo, sui dati del sistema informatico, alterandone, quindi, il funzionamento.
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