14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19539 del 18 maggio 2011
Testo massima n. 1
In materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dall’art. 640 bis c.p., va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’attuazione di un interesse pubblico. Ne consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell’ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. [ Fattispecie in tema di pubblici finanziamenti erogati per la realizzazione di corsi di formazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]