14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23083 del 14 giugno 2002
Testo massima n. 1
Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art. 316 ter c.p., con l’espressa salvezza dell’eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. [ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ], si configura, con riguardo all’ipotesi dell’«utilizzo» di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompaganta da ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del P.M., ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell’art. 316 ter, comma secondo, c.p. — sanzionate, in ragione dell’entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa — la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l’acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l’indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo ].
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