Cass. pen. n. 25081 del 23 aprile 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Riproposizione della richiesta dopo l'apertura del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Mutamento, nelle more, del giudice - Irrilevanza.


In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44021 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 9