Cass. pen. n. 25081 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Riproposizione della richiesta dopo l'apertura del dibattimento - Possibilità - Esclusione - Mutamento, nelle more, del giudice - Irrilevanza.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 9