Cass. pen. n. 39761 del 21 ottobre 2003

Testo massima n. 1


Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316 ter c.p., e non quello di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un'istanza tendente all'erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosiddetto reddito minimo, tacendo la disponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.