14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40226 del 6 dicembre 2006
Testo massima n. 1
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può materialmente concorrere con il reato di frode fiscale, con il quale è ordinariamente in rapporto di specialità, nel caso in cui, in concreto, le condotte siano solo parzialmente sovrapponibili, siano diversi i soggetti passivi tratti in errore e siano diversi i patrimoni aggrediti, e specificamente nel caso in cui un soggetto ottenga, attraverso l’artificio di utilizzare fatture passive per operazioni inesistenti, oltre ad un indebito rimborso dell’imposta sul valore aggiunto e/o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, anche la concessione di un contributo pubblico per l’acquisto di beni strumentali.
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