14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29 del 2 gennaio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
La contestualità della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilità dell’atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell’atto si assume la responsabilità. [ Fattispecie relativa a mancanza di contestualità tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell’interessato e sua autenticazione da parte del difensore ].
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