Cass. pen. n. 9605 del 27 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, per l'inammissibilità del conflitto, la Corte ha trasmesso gli atti per la liquidazione degli onorari professionali al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente).