14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1517 del 15 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell’uno o dell’altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
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Testo massima n. 2
L’imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie non deve ricevere l’avvertimento previsto dall’art. 64, comma terzo, lett. c ], c.p.p., non potendo assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone assistito. E ciò in quanto la proposizione “fatti concernenti la responsabilità altrui” contenuta nella lettera dell’art. 64, comma terzo, lett. c ], c.p.p., deve essere interpretata nel senso di fatto che è soltanto altrui” in quanto afferente a reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma primo, lett. c ] o collegato ai sensi dell’art. 371, comma secondo, lett. b ] c.p.p..
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