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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12010 del 23 dicembre 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12010 del 23 dicembre 1997

Testo massima n. 1

Il delitto di frode comunitaria previsto dall’art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 898 è punibile esclusivamente a titolo di dolo. [ Fattispecie nella quale il Pg, ricorrente avverso sentenza di assoluzione per essere stato il contributo captato inferiore ai venti milioni di lire, aveva sostenuto che l’art. 2 citato prevederebbe solo l’ipotesi del mendacio colposo, sanzionabile penalmente per erogazioni non inferiori ai venti milioni di lire, mentre il mendacio doloso, punibile incondizionatamente, ricadrebbe nella previsione dell’art. 640 bis c.p.; nel rigettare il ricorso, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto erronea tale ricostruzione del sistema, sul rilievo che la responsabilità ordinaria è a titolo di dolo e che quella a titolo di colpa deve essere oggetto di espressa previsione, non ravvisabile, neanche implicitamente, nel caso di specie ].

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