14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4839 del 4 febbraio 2010
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già nel momento del versamento da parte dell’ente erogante dei finanziamenti richiesti attraverso la presentazione di un preventivo di spesa artatamente “gonfiato”, anche quando sia previsto a carico del richiedente l’obbligo di successiva rendicontazione sull’effettivo impiego delle somme percepite.
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