14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35355 del 29 settembre 2011
Testo massima n. 1
Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente [ che consiste nella percezione della somma mutuata dall’istituto finanziario ] coincide con il danno patrimoniale subito dall’ente erogante, ed è equivalente all’importo del finanziamento indebitamente ottenuto. [ La Corte ha precisato che l’eventuale restituzione all’istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato ].
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