14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 14 del 24 luglio 1991
Testo massima n. 1
Il giuoco delle tre carte [ come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli ] non costituisce giuoco d’azzardo perché è soprattutto un giuoco d’abilità e l’incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.
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Testo massima n. 1
Il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano di per sé il reato di truffa, ma tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un’attività ulteriore di carattere fraudolento, come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco, oppure si avvalga di «compari» che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all’ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere.
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