14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9034 del 22 giugno 1990
Testo massima n. 1
Commette il delitto di falsità in titoli di credito, punito dagli artt. 485-491 c.p., colui che sottoscrive per quietanza assegni bancari non trasferibili, intestati ad un omonimo, consegnatigli per errore dal portalettere.
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Testo massima n. 1
In tema di truffa, l’inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile in quanto esteriorizzato dall’agente. Chi presenta all’incasso titoli di credito di pertinenza di un omonimo, ricevuti per errore, dà ad intendere, con ciò solo, di esserne il legittimo prenditore e pone in essere in tal modo un artificio ingannevole in danno dell’operatore bancario.
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