Cass. civ. n. 24942 del 17 settembre 2024
Testo massima n. 1
CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 96 del 2022
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1456
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.