Cass. civ. n. 24942 del 17 settembre 2024

Testo massima n. 1


CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.


L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 96 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1456
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.