Cass. civ. n. 3524 del 10 giugno 1982
Testo massima n. 1
L'esercizio della servitù, nell'armonico contemperamento dei principi stabiliti dagli artt. 1064 e 1065 c.c., è dominato dal criterio oggettivo del minimo mezzo, nel senso che il titolare della servitù attiva ha il diritto di realizzare interamente il beneficio garantitogli dal titolo, senza tuttavia appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel godimento.
Testo massima n. 2
Nella servitù costituita in base a titolo negoziale, ove sussista dubbio circa la sua estensione o le modalità del suo esercizio, deve ritenersi che essa sia stata costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, senza che l'esercizio concreto di tale servitù, cioè il suo possesso, possa assumersi per determinarne autonomamente l'estensione e le modalità di esercizio, come accade, invece, per le servitù sorte per usucapione.