14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 547 del 19 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa non solo per il carattere preminente dell’offesa dell’interesse all’integrità dell’affidamento e del prestigio che deve fruire la pubblica amministrazione in ogni settore della sua attività, [ al quale viene arrecato nocumento dalla prospettazione di potervi interferire comprando il favore dei soggetti preposti ai sui uffici ], ma perché la condotta posta in essere non consiste in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell’attività pubblica al fine di inquinarne il regolare svolgimento, mediante il mercimonio dell’esercizio dei suoi poteri. [ Fattispecie relativa alla condotta di chi si fa dare una somma di denaro dal partecipante ad un esame con il pretesto di consegnarla al funzionario esaminatore ].
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