Cass. civ. n. 24888 del 21 agosto 2023

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETA') - VOLONTA' DELLE PARTI - CONSENSO Adozione di persone maggiori di età - Art. 311 c.c. - Consenso dell’adottante - Atto personalissimo - Morte dell’adottante prima della manifestazione del consenso dinanzi al Presidente del Tribunale - Conseguenze.


In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incombente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3462 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 296 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 298
Cod. Civ. art. 311 CORTE COST.

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