14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6518 del 20 marzo 2014
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell’art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., “l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute”, si estende, potenzialmente, all’intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
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