14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 6590 del 20 marzo 2014
Testo massima n. 1
In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione comporta, per ottenerne il ripristino, per l’assistito la necessità di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale. Ne consegue che l’interessato deve proporre l’istanza amministrativa di concessione della prestazione, e, in caso di mancata presentazione di essa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l’improponibilità della domanda giudiziale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]