14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8364 del 9 aprile 2014
Testo massima n. 1
Nelle controversie instaurate con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l’opponente contesti l’esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l’insussistenza del rapporto, giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il “thema decidendum” limitato all’accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell’INPS nei confronti dell’autore dell’omissione contributiva o dell’obbligato in solido.
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