14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 6264 del 18 marzo 2014
Testo massima n. 1
L’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche d’ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell’istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del suddetto requisito.
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