14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6881 del 24 marzo 2014
Testo massima n. 1
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l’errore di fatto [ sostanziale o processuale ] esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento.
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