14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12000 del 28 maggio 2014
Posted at 17:11h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., la forza maggiore si concreta nell’ignoranza assoluta ed incolpevole del documento, requisito insussistente ove il documento, nella disponibilità della parte e da questa consegnato al difensore, non sia stato prodotto in giudizio per strategia difensiva, insuscettibile di trasformarsi in forza maggiore neppure per il decesso del difensore, avvenuto durante il termine per l’appello.
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