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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5535 del 10 marzo 2014

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5535 del 10 marzo 2014

Testo massima n. 1

Il giudice di rinvio non può procedere ad unica, globale, liquidazione per le spese di giudizio di cassazione e le spese del giudizio di rinvio, ma deve procedere a liquidazione distinta per ciascuno di tali giudizi, in modo da consentire alla parte interessata di verificare se, per ognuno di essi, siano stati rispettati i limiti delle relative tariffe.

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