14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5564 del 13 aprile 2001
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell’art. 1064 c.c. il transito per l’
utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l’art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.
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