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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2540 del 8 febbraio 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2540 del 8 febbraio 2005

Testo massima n. 1

Nel caso di successione legittima, in ipotesi di concorso del coniuge con piú di un figlio legittimo e/o naturale, le quote di un terzo e di due terzi — rispettivamente spettanti al primo ed ai secondi ex art. 581 c.c. — presuppongono la pluralità dei figli, ma prescindono dal numero di essi. Ne consegue che — ove il giudice, che abbia accertato la paternità naturale, attribuisca al figlio naturale, in prospettiva anticipatoria delle ragioni ereditarie ad esso spettanti per successione al defunto genitore, un assegno di mantenimento a carico degli eredi del padre naturale — è erroneo coinvolgere tra i soggetti tenuti alla detta erogazione alimentare, a scomputo di quota ereditaria, anche il coniuge del de cuius atteso che i diritti conseguenti allo status di figlio naturale sono suscettibili di influire unicamente sulla consistenza economica della quota [ pars quota di due terzi ] spettante agli altri figli del de cuins ma nessuna incidenza possono avere sulla quota di pertinenza del di lui coniuge.

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