14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 8862 del 16 aprile 2014
Posted at 17:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
La sentenza d’appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresì la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.
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