14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7519 del 1 aprile 2014
Testo massima n. 1
La parte, alla quale sia stato notificato l’appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., sicché essa, qualora l’appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare l’eventuale sanzione di inefficacia di cui all’art. 334, secondo comma, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l’appellato principale [ omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni ] dia poi luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione, può, alternativamente, procedere all’iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., ovvero proporre la sua impugnazione con citazione notificata entro lo tesso termine.
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