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Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3005 del 11 febbraio 2014

Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3005 del 11 febbraio 2014

Testo massima n. 1

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l’appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

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